Descrizione
Per informazioni prendere visione dell'allegata nota dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea cliccando qui e delle istruzioni per la macellazione dei suini a domicilio cliccando qui.
In sintesi le principali disposizioni operative per la macellazione dei suini per il consumo domestico privato al di fuori del macello:
- il privato allevatore di suini che intende macellare presso il proprio domicilio comunica preventivamente al Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS e con 72 ore di anticipo ogni macellazione indicando la tipologia di allevamento, la data, l’ora e il luogo macellazione;
- l'interessato potrà assumere le informazioni per la macellazione e scaricare la modulistica direttamente dal sito dell’Azienda ULSS 6 all’indirizzo https://www.aulss6.veneto.it/Servizio-di-igiene-della-produzione-trasformazione-commercializzazione-conservazione-e-trasporto-degli-alimenti-di-origine-animale oppure scaricandolo da qui.
- la comunicazione, conforme al modulo, deve essere trasmessa, al Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS a mezzo mail all’indirizzo suiniadomicilio@aulss6.veneto.it, ovvero consegnata direttamente presso le sedi territoriali del Servizio Veterinario.
Per informazioni e chiarimenti contattare telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al venerdì) gli uffici della sede territoriale del Servizio Veterinario:
- Comuni del Piovese Sede di Piove di Sacco - via S. Rocco 4 - 049/9718027
La procedura per la macellazione suini ad uso domestico a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27/2021 è la seguente:
- periodo della campagna di macellazione: 01.11.2024 - 28.02.2025;
- solamente gli allevatori registrati in Banca Dati Nazionale -BDN (produttori primari) possono macellare i suini (da loro stessi allevati dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni), al di fuori di un macello riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, ai fini del consumo domestico privato in un numero massimo di due capi macellabili nella stessa seduta di macellazione o in giornate diverse, in quest'ultimo caos, il secondo suino deve essere macellato entro due settimane dalla prima macellazione;
- obbligo della "comunicazione” all’Azienda ULSS territorialmente competente sull’allevamento da parte del privato interessato, contenente informazioni del luogo e della data e ora della macellazione; tale comunicazione è esente da bollo;
- non vi è più l’obbligo dell’ispezione sistematica delle carni di tutti i suini macellati, al di fuori del macello per il consumo domestico privato da parte del veterinario dell’Azienda ULSS essendo contemplato un controllo ufficiale discrezionale eseguito a campione in base alla valutazione del rischio. Tuttavia i privati interessati possono comunque richiedere l’ispezione delle carni all’Azienda ULSS;
- la macellazione dei suini è vietata al di fuori dell’orario di servizio dei Veterinari Ufficiali (prima delle ore 6,00 dopo le ore 18,00 dal lunedì al venerdì; prima delle ore 6,00 e dopo le ore 13,00 il sabato e i giorni pre-festivi 24 dicembre e 31 gennaio 2024), nei giorni festivi (domeniche, 1 novembre, 25 e 26 dicembre 2024, 1 e 6 gennaio 2025).
Informazioni sulla biosicurezza della detenzione di suini:
- D.M. 28 giugno 2002 - Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini;
- disciplina regionale originaria di cui alla nota della Regione Veneto n. 0484757 del 22.10.2021 integrata con le 594263 del 02.11.2023 e n. 532978 del 16.10.2024 con ulterioti prescrizioni in materia di biosicurezza connesse alla prevenzione della diffusione della peste suina africana;
- informazioni e indicazioni per prevenzione e controllo della peste suina.
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Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2024, 19:22